Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, si rende indispensabile e urgente per assicurare la permanenza in servizio dei 568 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell'articolo 47 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
      In mancanza di un provvedimento d'urgenza i predetti agenti verrebbero congedati, con una grave perdita per l'Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con incidenza negativa sulle attuali oggettive esigenze di servizio.
      L'intervento è finalizzato, pertanto, a prolungare fino al 30 settembre 2006 il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari interessati, in attesa di individuare le eventuali risorse aggiuntive occorrenti per la loro definitiva assunzione in servizio, in coerenza con le procedure di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge n. 121 del 1981 ed in attuazione dell'apposito ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (atto Camera n. 5842), relativo al

 

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trattenimento in servizio degli agenti ausiliari del 61o e del 62o corso di formazione.
      L'iniziativa non incide sui posti riservati ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata ed in ferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, come espressamente confermato anche dalla formulazione dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dell'accluso decreto-legge.
      L'articolo 1, al comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell'interno a prolungare sino al 30 settembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o corso.
      I successivi commi 2 e 3 concernono la copertura finanziaria dell'intervento, assicurata attraverso l'utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

 

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